{
    "case_number": "CAC-UDRP-105320",
    "time_of_filling": "2023-03-29 08:57:47",
    "domain_names": [
        "PARMAREGGIO.ONLINE"
    ],
    "case_administrator": "  Iveta Špiclová   (Czech Arbitration Court) (Case admin)",
    "complainant": [
        "Caseifici Granterre S.p.A."
    ],
    "complainant_representative": "Perani Pozzi Associati",
    "respondent": [
        "Giovanni Cerri"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "<p>La Ricorrente &egrave; Caseifici Granterre S.p.A., meglio conosciuta come Parmareggio, un'azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di formaggi DOP (Parmigiano Reggiano in primis). E' stata costituita nel 1983 a Montecavolo di Quattro Castella, colline che circondano la zona d'origine del Parmigiano Reggiano, e in pochi anni &egrave; diventata leader mondiale nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano. Nel 2004 il Consorzio Granterre di Modena ne ha acquisito la quota di maggioranza. Il Consorzio Granterre &egrave; una cooperativa che comprende 60 produttori individuali e 36 caseifici, rappresentando circa 1.000 aziende agricole. Tale acquisizione ha segnato una svolta nelle strategie di aziendali e nell'immagine del marchio e ha portato al lancio di una nuova gamma di prodotti.<\/p>\n<p>Il nome a dominio contestato &egrave; stato registrato il 21 febbraio 2023 da Giovanni Cerri, una persona fisica che risiede a Torino.<\/p>\n<p>Il nome a dominio contestato non viene utilizzato attivamente, ma &egrave; associato alla pagina predefinita del Registrar.<\/p>",
    "other_legal_proceedings": "<p>Il Collegio non &egrave; a conoscenza di altri procedimenti pendenti o conclusi con riferimento al dominio contestato oggetto della presente disputa.&nbsp;<\/p>",
    "no_response_filed": "<p>RICORRENTE:<\/p>\n<p>La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico ai propri marchi PARMAREGGIO, in quanto riproduce esattamento tali noti marchi.<\/p>\n<p>La Ricorrente afferma, inoltre, di non aver autorizzato o legittimato in alcun modo il Resistene ad utilizzare il nome a dominio in questione. Il nome a dominio non corrisponde al nome del Resistente e quest'ultimo non &egrave; comunemente conosciuto come &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;. Essendo il dominio inattivo, non &egrave; riscontrabile alcun uso legittimo o non commerciale da parte del Resistente.<\/p>\n<p>Infine, ad avviso della Ricorrente, il dominio &egrave; stato registrato e viene utilizzato in malafede. Il fatto di aver registrato un nome a dominio identico ai noti marchi PARMAREGGIO di titolarit&agrave; della Ricorrente indica che il Resistente era a conoscenza dei marchi del Ricorrente al momento della registrazione. Qualora non lo fosse stato (che &egrave; improbabile), sarebbe stato sufficiente effettuare una semplice ricerca Google riguardante la denominazione &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;, la quale avrebbe prodotto chiari riferimenti alla Ricorrente. Pertanto, &egrave; verosimile ritenere che, se non fosse stato per la coincidenza del dominio con i marchi della Ricorrente, il nome a dominio in questione non sarebbe stato registrato. Inoltre, la detenzione passiva da parte del Resistente del dominio, collegato alla pagina web del Registrar, non &egrave; da considerare un uso in buona fede.<\/p>\n<p>RESISTENTE:<\/p>\n<p>Il Resistente non ha depositato alcuna Replica al Reclamo entro il termine stabilito dalle regole procedurali.<\/p>",
    "rights": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato &egrave; identico o confondibile con un marchio su cui la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).<\/p>",
    "no_rights_or_legitimate_interests": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio (ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy).<\/p>",
    "bad_faith": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio &egrave; stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).<\/p>",
    "procedural_factors": "<p>Il Collegio &egrave; persuaso che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per cui sarebbe non appropriato prendere una decisione.<\/p>",
    "decision": "Accepted",
    "panelists": [
        "Ivett Paulovics"
    ],
    "date_of_panel_decision": "2023-05-16 00:00:00",
    "informal_english_translation": "<p>La Ricorrente &egrave; titolare dei seguenti marchi registrati:<\/p>\n<ul>\n<li>marchio internazionale (denominativo) n. 562850 &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;, registrato dal 19 novembre 1990 nella classe 29;<\/li>\n<li>marchio internazionale (figurativo) n. 892115 &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;, registrato dal 5 maggio 2006 nella classe 29;<\/li>\n<li>marchio dell&rsquo;Unione Europea (denominativo) n. 4686754 &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;, depositatato il 17 ottobre 2005, registrato dal 9 ottobre 2006 nella classe 29;<\/li>\n<li>marchio dell&rsquo;Unione Europea (figurativo) n. 4967782 &ldquo;PARMAREGGIO&rdquo;, depositato il 20 marzo 2006, registrato dal 28 marzo 2007 nella classe 29.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, la Ricorrente &egrave; assegnataria dei numerosi nomi a dominio, tutti contenenti la denominazione \"PARMAREGGIO\":&nbsp; &lt;PARMAREGGIO.ORG&gt;, &lt;PARMAREGGIO.NET&gt;, &lt;PARMAREGGIO.EU&gt;, &lt;PARMAREGGIO.JP&gt;, &lt;PARMAREGGIO.CN&gt;, &lt;PARMAREGGIO.UK&gt;, &lt;PARMAREGGIO.US&gt;, &lt;PARMAREGGIODOP.IT&gt;, &lt;PARMAREGGIOEMILIANO.IT&gt;, &lt;PARMAREGGIOITALIANODOP.IT&gt;, &lt;PARMAREGGIOQUALITA.IT&gt;, &lt;PARMAREGGIOSELEZIONE.IT&gt;.<\/p>",
    "decision_domains": {
        "PARMAREGGIO.ONLINE": "TRANSFERRED"
    },
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
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