{
    "case_number": "CAC-UDRP-105460",
    "time_of_filling": "2023-05-24 11:12:27",
    "domain_names": [
        "NARACAMICIE.NET"
    ],
    "case_administrator": "Olga Dvořáková (Case admin)",
    "complainant": [
        "Passaggio Obbligato S.p.A."
    ],
    "complainant_representative": "Perani Pozzi Associati",
    "respondent": [
        "PAOLA BIENATI"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "<p>La Ricorrente &egrave; attiva nel settore della camiceria ed opera sia in Italia che all'estero. Le origini della Ricorrente risalgono al 1986, quando venne realizzata la prima serie di camicie prodotte in esclusiva per il negozio \"NaraCamicie\" di Via Montenapoleone a Milano. Successivamente, i negozi a marchio NARACAMICIE si sono diffusi su tutto il territorio nazionale ed all'estero.&nbsp; Attualmente, i prodotti a marchio NARACAMICIE includono, oltre alle camicie, anche altri capi di abbigliamento, come abiti, maglieria, giacche, pantaloni, ecc.<\/p>\n<p>Il nome a dominio &lt;naracamicie.net&gt; &egrave; stato registrato il 13 luglio 2021 ed &egrave; inattivo.<\/p>",
    "other_legal_proceedings": "<p>Il Collegio non &egrave; a conoscenza di altri procedimenti legali pendenti o per i quali &egrave; stata emessa una decisione riferiti al nome a dominio contestato.<\/p>",
    "no_response_filed": "<p>RICORRENTE<\/p>\n<p>La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico o quantomeno confondibile, con i propri marchi sopra riportati. Infatti, il nome a dominio &lt;naracamicie.net&gt; riproduce esattamente il marchio NARACAMICIE.<\/p>\n<p>La Ricorrente sostiene che la Resistente non detiene diritti o interessi legittimi sul nome a dominio &lt;naracamicie.net&gt;. Infatti, la Ricorrente non ha mai autorizzato o legittimato la Resistente ad utilizzare tale nome a dominio. Inoltre, il nome a dominio &lt;naracamicie.net&gt; non corrisponde al nome della Resistente e, per quanto noto alla Ricorrente, la Resistente non &egrave; comunemente conosciuta con il nome \"naracamicie\". Infine, secondo la Ricorrente, la Resistente non sta facendo alcun uso legittimo o non commerciale del nome a dominio&nbsp; &lt;naracamicie.net&gt; per le ragioni spiegate nel pragrafo seguente.<\/p>\n<p>In merito alla malafede, la Ricorrente sostiene che il marchio NARACAMICIE &egrave; distintivo e conosciuto in tutto il mondo. Il fatto che la Resistente abbia registrato un nome a dominio identico ad esso denota che conosceva tale marchio al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Inoltre, se la Resistente avesse svolto una ricerca su Internet attraverso il motore di ricerca Google usando come parole chiave \"nara camicie\", avrebbe certamente trovato risultati riferiti esclusivamente alla Ricorrente. Pertanto, secondo la Ricorrente, il nome a dominio contestato &egrave; stato registrato dalla Resistente solo per via dell'esistenza del proprio marchio anteriore.<\/p>\n<p>Inoltre, il nome a dominio contestato non &egrave; usato in buona fede, nonostante al momento del deposito del Reclamo esso fosse solo detenuto passivamente. La detenzione passiva di un nome a dominio con la consapevolezza che lo stesso viola diritti di marchio di terzi &egrave; prova della registrazione e dell'uso del nome a dominio in malafede. Il marchio della Ricorrente gode di notoriet&agrave; e non &egrave; oggettivamente possibile comprendere quale uso legittimo la Resistente potrebbe fare del nome a dominio contestato, che &egrave; identico al marchio NARACAMICIE e che fa palese riferimento all'attivit&agrave; principale della Ricorrente. Anche laddove si volesse escludere che il nome a dominio contestato sia stato registrato per attivit&agrave; di \"phishing\", non pu&ograve; sussistere un uso legittimo del nome a dominio &lt;naracamicie.net&gt; nel caso di specie e l'unico possibile scopo della Resistente potrebbe essere quello di rivenderlo alla Ricorrente, in evidente malafede.<\/p>\n<p>RESISTENTE<\/p>\n<p>La Resistente non ha replicato al ricorso.&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><\/p>",
    "rights": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato &egrave; identico o confondibile con un<br \/>marchio su cui la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).&nbsp;<\/p>",
    "no_rights_or_legitimate_interests": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in<br \/>relazione al nome a dominio contestato (ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy).&nbsp;<\/p>",
    "bad_faith": "<p>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato &egrave; stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).&nbsp;<\/p>",
    "procedural_factors": "<p>Il Collegio ritiene che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per cui<br \/>sarebbe non appropriato rendere una decisione.&nbsp;<\/p>",
    "decision": "Accepted",
    "panelists": [
        "Angelica Lodigiani"
    ],
    "date_of_panel_decision": "2023-07-04 00:00:00",
    "informal_english_translation": "<p>La Ricorrente &egrave; titolare dei seguenti marchi registrati:<\/p>\n<ul>\n<li>registrazione internazionale n. 910024 per il marchio NARACAMICIE, del 31 maggio 2006, per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 42, designante vari paesi;<\/li>\n<li>registrazione internazionale n. 503785 per il marchio NARACAMICEEE, del 3 giugno 1986, per prodotti della classe 25, designante vari paesi;<\/li>\n<li>registrazione europea n. 3372349 per il marchio NARA CAMICEE, concessa il 22 febbraio 2005, per prodotti della classe 25.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, la Ricorrente &egrave; proprietaria di vari nomi a dominio a componente \"nara camicie\" e \"nara\" come, tra i quali &lt;naracamicie.it&gt;, &lt;nara-camicie.it&gt; e &lt;naramilano.it&gt;.<\/p>",
    "decision_domains": {
        "NARACAMICIE.NET": ""
    },
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}