{
    "case_number": "CAC-UDRP-107325",
    "time_of_filling": "2025-02-21 10:07:24",
    "domain_names": [
        "esselunga.cyou"
    ],
    "case_administrator": "Olga Dvořáková (Case admin)",
    "complainant": [
        " Esselunga s.p.a."
    ],
    "complainant_representative": "Andrea Mascetti (Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.)",
    "respondent": [
        "le  can"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "<p>La Ricorrente &egrave; una societ&agrave; di diritto italiano, costituita nel 1957 da Nelson Rockefeller, Bernardo, Guido e Claudio Caprotti, Marco Brunelli, la famiglia Crespi e altri soci italiani. Opera nel settore della grande distribuzione organizzata ed &egrave; attualmente leader in Italia nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e beni di largo consumo, con un fatturato totale di 9,3 miliardi di euro e oltre 170 punti vendita situati nell'Italia settentrionale e centrale. Inoltre, la Ricorrente conta su un organico di oltre 25.000 dipendenti.<\/p>\n<p>La Ricorrente &egrave; attiva anche attraverso il proprio sito e-commerce (www.esselunga.it).<\/p>\n<p>Il nome a dominio contestato &egrave; stato registrato il 7 novembre 2024 da le can, una persona fisica residente in Cina.<\/p>\n<p>Il nome a dominio contestato &egrave; associato a una pagina web contenente testi in lingua italiana, tra cui: <em>\"Esselunga Reclutamento\"<\/em>, <em>\"Guadagna facilmente online, devi solo avere una carta bancaria per partecipare e il tuo stipendio verr&agrave; inviato sul tuo conto bancario personale\"<\/em>, <em>\"Lavoro part-time e ho bisogno solo di 1-2 ore al giorno. Se hai una carta bancaria, puoi partecipare e il tuo stipendio verr&agrave; pagato ogni giorno sul tuo conto bancario. I posti sono limitati. Clicca per partecipare adesso\"<\/em>.<\/p>",
    "other_legal_proceedings": "<p>Il Collegio non &egrave; a conoscenza di altri procedimenti pendenti o conclusi con riferimento al nome a dominio contestato oggetto della presente disputa.<\/p>",
    "no_response_filed": "<p>La Ricorrente sostiene che i requisiti della Policy siano stati soddisfatti e che il nome a dominio contestato debba esserle trasferito.<\/p>\n<p>Non &egrave; stata presentata alcuna Replica da parte del Resistente.<\/p>",
    "rights": "<p><span>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio contestato &egrave; identico o confondibile con marchi sui quali la Ricorrente vanta dei diritti (ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy).<\/span><\/p>",
    "no_rights_or_legitimate_interests": "<p><span>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio (ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy).<\/span><\/p>",
    "bad_faith": "<p><span>La Ricorrente ha dimostrato, in modo soddisfacente per il Collegio, che il nome a dominio &egrave; stato registrato e viene utilizzato in malafede (ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy).<\/span><\/p>",
    "procedural_factors": "<p>ll Collegio &egrave; persuaso che tutti i requisiti procedurali previsti dall'UDRP siano stati rispettati e che non vi siano altri motivi per i quali sarebbe non appropriato prendere una decisione.<\/p>\n<p><strong>Lingua del procedimento<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del paragrafo 11 delle Regole UDRP, salvo diverso accordo tra le parti, la lingua predefinita del procedimento &egrave; quella del contratto di registrazione, fatta salva la facolt&agrave; del Collegio di stabilire diversamente.<\/p>\n<p>Inoltre, considerata la necessit&agrave; di condurre il procedimento in modo celere, il paragrafo 10 delle Regole UDRP conferisce al Collegio il potere di gestire il procedimento come ritiene opportuno, garantendo nel contempo l'uguaglianza delle parti e offrendo a ciascuna un'equa opportunit&agrave; di presentare il proprio caso.<\/p>\n<p>In questo contesto, i collegi UDRP hanno riconosciuto che alcune circostanze possono giustificare l'uso di una lingua diversa da quella del contratto di registrazione, tra cui:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">(i) prove che il resistente comprenda la lingua del reclamo;<br \/>(ii) la lingua o scrittura del nome a dominio, specialmente se coincide con il marchio del ricorrente;<br \/>(iii) il contenuto del sito web associato al nome a dominio;<br \/>(iv) precedenti casi riguardanti il resistente in una determinata lingua;<br \/>(v) corrispondenza precedente tra le parti;<br \/>(vi) il rischio di ingiustizia o ritardi eccessivi nel richiedere la traduzione del reclamo;<br \/>(vii) l'evidenza di altri nomi a dominio registrati o utilizzati dal resistente in una lingua specifica;<br \/>(viii) in caso di pi&ugrave; nomi a dominio, l&rsquo;uso di una lingua concordata per alcuni di essi;<br \/>(ix) le valute accettate sul sito web associato al nome a dominio;<br \/>(x) altri elementi che indichino l&rsquo;equit&agrave; dell&rsquo;uso di una lingua diversa.<\/p>\n<p>Nel presente caso, il Reclamo &egrave; stato depositato in inglese. Su richiesta della CAC, il Registrar ha comunicato che la lingua del contratto di registrazione &egrave; il cinese. Ciononostante, la Ricorrente ha chiesto che la procedura venisse condotta in italiano, poich&eacute; il sito associato al nome a dominio contestato contiene contenuti in lingua italiana. L'avviso scritto del Reclamo &egrave; stato inviato dalla CAC al Resistente sia in italiano che in cinese. Il Resistente non ha presentato alcuna obiezione e\/o Replica.<\/p>\n<p>Considerato che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">(i) il nome a dominio contestato &egrave; identico ai marchi ESSELUNGA della Ricorrente (vedasi il punto I sottostante);<br \/>(ii) il contenuto del sito web associato al nome a dominio contestato &egrave; in lingua italiana;<\/p>\n<p>&egrave; ragionevole ritenere che il Resistente comprenda l&rsquo;italiano e, in ogni caso, &egrave; evidente che il sito sia rivolto a utenti Internet che comprendono tale lingua. Tenuto altres&igrave; conto del paragrafo 10 delle Regole UDRP (principi di eguaglianza delle parti ed economia processuale), il Collegio determina che la lingua del presente procedimento sia l&rsquo;italiano.<\/p>",
    "decision": "Accepted",
    "panelists": [
        "Ivett Paulovics"
    ],
    "date_of_panel_decision": "2025-03-19 00:00:00",
    "informal_english_translation": "<p>La Ricorrente &egrave; titolare della denominazione sociale ESSELUNGA e dei seguenti marchi registrati (di seguito, per brevit&agrave;, \"marchi ESSELUNGA\"):<\/p>\n<ul>\n<li>marchio italiano (figurativo) \"ESSELUNGA\" n. 1290783, depositato il 12 marzo 1980 e registrato il 24 ottobre 1985, debitamente rinnovato, nelle classi 3, 6, 8, 9, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42;<\/li>\n<li>marchio dell'Unione Europea (verbale) \"ESSELUNGA\" n. 013719745, depositato il 9 febbraio 2015 e registrato l'8 luglio 2015, debitamente rinnovato, nelle classi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35.<\/li>\n<\/ul>",
    "decision_domains": {
        "esselunga.cyou": "TRANSFERRED"
    },
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}